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UNA NUOVA POLITICA

PER L'AMBIENTE


ARIA - Le strategie possibili
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LE STRATEGIE POSSIBILI

Il Dm 12 novembre 1992 ha individuato tre diverse situazioni di inquinamento atmosferico al verificarsi delle quali diviene necessaria l'adozione di piani di intervento a tutela della salute della popolazione e della salubrità del territorio:

1) stato di attenzione

2) stato di allarme

3) superamento dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione per l'uomo, provocato dal persistere dello stato di allarme.

Il raggiungimento dei diversi livelli di inquinamento ha comportato l'applicazione da parte delle autorità competenti dei provvedimenti finalizzati a contenere la situazione di pericolo.
In questo modo, al verificarsi dello stato di attenzione o di allarme, l'autorità competente è stata tenuta a informare al più presto la popolazione sui livelli di inquinamento raggiunti, sui provvedimenti adottati, sulle relative motivazioni, sulla loro prevedibile durata e indica gli eventuali comportamenti da adottare per limitare l'esposizione dei gruppi di popolazione più sensibili.
L'adozione di qualunque tipo di provvedimento di carattere preventivo o di urgenza deve tenere conto di alcuni fattori, e cioè: le risorse finanziarie disponibili da parte di singoli enti e istituzioni interessate all'applicazione del decreto; le caratteristiche specifiche della zona; le condizioni meteorologiche.
Secondo quanto previsto dal Dm 20 maggio 1991, sono i ministeri dell'Ambiente e della Sanità ad assumersi il compito di indicare, per tutto il territorio nazionale, i livelli di attenzione e le soglie di allarme relativi alle sostanze da monitorare.

Veicoli e fonti fisse di emissione
Le misure di intervento delle autorità preposte riguardano quindi tanto il controllo della circolazione veicolare, attuata dal nuovo codice della strada, quanto l'attività delle sorgenti fisse di emissione. Per quanto riguarda le sorgenti fisse è stata prevista la possibilità di riduzione temporanea delle emissioni da impianti civili e industriali secondo i seguenti criteri:
a) riduzione del periodo di funzionamento degli impianti di riscaldamento con esclusione degli impianti installati negli edifici adibiti a ospedali, cliniche, o case di cura o assimilabili;
b) riduzione graduale, in rapporto all'intensità dell'inquinamento, fino al minimo tecnico delle attività industriali che emettano almeno uno degli inquinanti di riferimento.

.: Progetto di sistema FSE ob.3 Mis. C1 2001 ID 19563 :.
Progetto cofinanaziato dal Fondo Sociale Europeo, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Lombardia