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Il
Dm 12 novembre 1992 ha individuato tre diverse situazioni
di inquinamento atmosferico al verificarsi delle quali
diviene necessaria l'adozione di piani di intervento
a tutela della salute della popolazione e della salubrità
del territorio:
1)
stato di attenzione
2)
stato di allarme
3)
superamento dei limiti massimi di accettabilità
delle concentrazioni e di esposizione per l'uomo,
provocato dal persistere dello stato di allarme.
Il
raggiungimento dei diversi livelli di inquinamento
ha comportato l'applicazione da parte delle autorità
competenti dei provvedimenti finalizzati a contenere
la situazione di pericolo.
In questo modo, al verificarsi dello stato di attenzione
o di allarme, l'autorità competente è
stata tenuta a informare al più presto la popolazione
sui livelli di inquinamento raggiunti, sui provvedimenti
adottati, sulle relative motivazioni, sulla loro prevedibile
durata e indica gli eventuali comportamenti da adottare
per limitare l'esposizione dei gruppi di popolazione
più sensibili.
L'adozione di qualunque tipo di provvedimento di carattere
preventivo o di urgenza deve tenere conto di alcuni
fattori, e cioè: le risorse finanziarie disponibili
da parte di singoli enti e istituzioni interessate
all'applicazione del decreto; le caratteristiche specifiche
della zona; le condizioni meteorologiche.
Secondo quanto previsto dal Dm 20 maggio 1991, sono
i ministeri dell'Ambiente e della Sanità ad
assumersi il compito di indicare, per tutto il territorio
nazionale, i livelli di attenzione e le soglie di
allarme relativi alle sostanze da monitorare.
Veicoli e fonti fisse di emissione
Le misure di intervento delle autorità preposte
riguardano quindi tanto il controllo della circolazione
veicolare, attuata dal nuovo codice della strada,
quanto l'attività delle sorgenti fisse di emissione.
Per quanto riguarda le sorgenti fisse è stata
prevista la possibilità di riduzione temporanea
delle emissioni da impianti civili e industriali secondo
i seguenti criteri:
a) riduzione del periodo di funzionamento degli impianti
di riscaldamento con esclusione degli impianti installati
negli edifici adibiti a ospedali, cliniche, o case
di cura o assimilabili;
b) riduzione graduale, in rapporto all'intensità
dell'inquinamento, fino al minimo tecnico delle attività
industriali che emettano almeno uno degli inquinanti
di riferimento.
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