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ARIA - Inquinamento acustico
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OBBLIGHI PER LE IMPRESE E NORMATIVA

Le emissioni sonore provenienti dalle attività produttive sono disciplinate in Italia dal 1930 in base all'art. 659 del codice penale, che punisce esplicitamente l'esercizio di professioni o mestieri rumorosi.
Nel 1991 è stato approvato un decreto che precisa numerosi aspetti regolamentari, tra cui anche i limiti di ammissibilità delle immissioni.
Questo decreto, tuttavia, non rappresenta una legge quadro in tema di inquinamento acustico ambientale.
Pertanto, per individuare compiutamente gli obblighi delle imprese per il contenimento delle emissioni sonore, occorreva esaminare sia le disposizioni dettate dalla legislazione nazionale, sia i contenuti di indirizzo forniti dalla normazione tecnica internazionale e dalle direttive europee.
Questa rassegna non conduceva facilmente a sintesi operative, e la materia si complicava ulteriormente quando le emissioni sonore considerate comportavano una presunzione di rischio per i lavoratori ad esse esposti.

Due aspetti vanno inoltre chiariti a titolo di premessa:

a) il parametro del "tecnicamente fattibile", su cui ci si basa normalmente in caso di contenimento del rumore in ambiente lavorativo, è praticamente assente nelle pronunce dei giudici in materia di emissioni sonore in ambiente aperto;

b) i limiti di ammissibilità delle immissioni, ben disciplinati dal Dpcm 1 marzo 1991 non corrispondono tecnicamente a limiti certi per le emissioni, poiché la geometria del sistema sorgente/ricevitore, le condizioni microclimatiche e la contemporanea presenza di sorgenti sinergiche incidono sugli effetti immissivi di una sorgente specifica.

Attualmente la normativa a cui si fa riferimento è La Legge Quadro 447/95 che definisce le competenze dello Stato:

1. il coordinamento dell'attività e la definizione della normativa tecnica generale per il collaudo, l'omologazione, la certificazione e la verifica periodica dei prodotti ai fini del contenimento e abbattimento del rumore;

2. il coordinamento dell'attività di ricerca, di sperimentazione tecnico-scientifica e dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati;

3. l'adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali, entro i limiti stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto, ferme restando le competenze di Regioni, Province e Comuni.

L'operatività della Legge Quadro è strettamente legata all'emanazione dei numerosi decreti previsti dalla stessa il cui processo è ormai prossimo alla conclusione.

E' importante citare a proposito il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.11.1997 (GU 280 del 1.12.1997) che determina i valori limite delle sorgenti sonore. In attuazione a quanto stabilito dalla Legge Quadro, il Decreto determina i valori limite di emissione, immissione, attenzione, qualità e definisce le classi di destinazione d'uso del territorio sulla base delle quali i comuni devono effettuarne la classificazione. Il Decreto è più articolato rispetto al vecchio DPCM 1.3.1991. Infatti, oltre ai limiti di zona (limiti d'immissione), definisce anche:

1. i valori di attenzione (superati i quali diventa obbligatorio il piano di risanamento comunale);

2. i valori di qualità, cioè i limiti di zona cui si deve tendere con l'adozione del piano di risanamento;

3. i valori di emissione che ogni singola sorgente deve rispettare e il superamento dei quali comporta l'obbligo di attuare i provvedimenti di bonifica acustica.

 

.: Progetto di sistema FSE ob.3 Mis. C1 2001 ID 19563 :.
Progetto cofinanaziato dal Fondo Sociale Europeo, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Lombardia