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Le
emissioni sonore provenienti dalle attività
produttive sono disciplinate in Italia dal 1930 in
base all'art. 659 del codice penale, che punisce esplicitamente
l'esercizio di professioni o mestieri rumorosi.
Nel 1991 è stato approvato un decreto che precisa
numerosi aspetti regolamentari, tra cui anche i limiti
di ammissibilità delle immissioni.
Questo decreto, tuttavia, non rappresenta una legge
quadro in tema di inquinamento acustico ambientale.
Pertanto, per individuare compiutamente gli obblighi
delle imprese per il contenimento delle emissioni
sonore, occorreva esaminare sia le disposizioni dettate
dalla legislazione nazionale, sia i contenuti di indirizzo
forniti dalla normazione tecnica internazionale e
dalle direttive europee.
Questa rassegna non conduceva facilmente a sintesi
operative, e la materia si complicava ulteriormente
quando le emissioni sonore considerate comportavano
una presunzione di rischio per i lavoratori ad esse
esposti.
Due aspetti vanno inoltre chiariti a titolo di
premessa:
a) il parametro del "tecnicamente fattibile",
su cui ci si basa normalmente in caso di contenimento
del rumore in ambiente lavorativo, è praticamente
assente nelle pronunce dei giudici in materia di emissioni
sonore in ambiente aperto;
b) i limiti di ammissibilità delle immissioni,
ben disciplinati dal Dpcm 1 marzo 1991 non corrispondono
tecnicamente a limiti certi per le emissioni, poiché
la geometria del sistema sorgente/ricevitore, le condizioni
microclimatiche e la contemporanea presenza di sorgenti
sinergiche incidono sugli effetti immissivi di una
sorgente specifica.
Attualmente
la normativa a cui si fa riferimento è La Legge
Quadro 447/95 che definisce le competenze dello Stato:
1.
il coordinamento dell'attività e la definizione
della normativa tecnica generale per il collaudo,
l'omologazione, la certificazione e la verifica periodica
dei prodotti ai fini del contenimento e abbattimento
del rumore;
2.
il coordinamento dell'attività di ricerca,
di sperimentazione tecnico-scientifica e dell'attività
di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati;
3.
l'adozione di piani pluriennali per il contenimento
delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento
di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie,
metropolitane, autostrade e strade statali, entro
i limiti stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto,
ferme restando le competenze di Regioni, Province
e Comuni.
L'operatività
della Legge Quadro è strettamente legata all'emanazione
dei numerosi decreti previsti dalla stessa il cui
processo è ormai prossimo alla conclusione.
E'
importante citare a proposito il Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 14.11.1997 (GU 280 del
1.12.1997) che determina i valori limite delle sorgenti
sonore. In attuazione a quanto stabilito dalla Legge
Quadro, il Decreto determina i valori limite di emissione,
immissione, attenzione, qualità e definisce
le classi di destinazione d'uso del territorio sulla
base delle quali i comuni devono effettuarne la classificazione.
Il Decreto è più articolato rispetto
al vecchio DPCM 1.3.1991. Infatti, oltre ai limiti
di zona (limiti d'immissione), definisce anche:
1.
i valori di attenzione (superati i quali diventa obbligatorio
il piano di risanamento comunale);
2.
i valori di qualità, cioè i limiti di
zona cui si deve tendere con l'adozione del piano
di risanamento;
3.
i valori di emissione che ogni singola sorgente deve
rispettare e il superamento dei quali comporta l'obbligo
di attuare i provvedimenti di bonifica acustica.
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