|
Nella
normativa riguardante il contenimento delle emissioni
gassose, si fa riferimento allo stato dello sviluppo
tecnologico con l'introduzione del termine "migliore
tecnologia disponibile che non comporta costi eccessivi".
Il Dpr n. 203/1988 dà la seguente definizione
di migliore tecnologia disponibile: "Sistema
tecnologico adeguatamente verificato e sperimentato
che consente il contenimento e/o la riduzione delle
emissioni a livelli accettabili per la protezione
della salute e dell'ambiente, sempre che l'applicazione
di tali misure non comporti costi eccessivi".
Questa definizione indica chiaramente che si deve
considerare una tecnologia adeguatamente verificata
e applicata e non semplicemente sistemi allo studio
o a livello di impianti pilota. Inoltre, questa tecnologia
deve essere applicabile nello specifico settore produttivo.
Infatti una tecnologia sviluppata su una determinata
linea produttiva non sempre è tecnicamente
trasferibile a un'altra linea nella quale si producono
altri prodotti in altre condizioni.
Oltre al vincolo tecnologico, viene introdotto un
vincolo economico: la tecnologia non deve comportare
costi eccessivi.
La valutazione della economicità deve essere
condotta a livello di settore merceologico tenendo
conto delle varie tipologie produttive e dei vari
livelli di produttività.
Per individuare le migliori tecnologie disponibili
per i vari, settori, è necessario condurre
una indagine la più estesa possibile. E auspicabile
che siano costituiti appositi comitati misti nei quali
partecipino funzionari dell'Amministrazione, rappresentanti
dell'industria ed esperti, con il compito di compiere
questa ricognizione e definire lo stato dell'arte
nei vari casi. Periodicamente aggiornata, questa ricognizione
dovrà tener conto dell'evoluzione tecnologica.
L'individuazione delle migliori tecnologie economicamente
accettabili è necessaria per poter stabilire
a ragion veduta eventuali limiti per nuovi impianti;
in caso contrario si potrebbero fissare limiti tecnicamente
non raggiungibili.
Non vincoli, ma punti di riferimento
Tali tecnologie devono essere considerate come punti
di riferimento e non come vincoli: la singola impresa
rimane libera di adottarle o meno, nel suo caso particolare,
purché le emissioni risultanti siano allineate
a quanto realizzabile con le migliori tecnologie disponibili
e applicabili al settore.
|