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Per
poter adempiere a quanto previsto dalla normativa
è opportuno chiarire che cosa si intende per
impianto, per impianto esistente e per, impianto nuovo.
E' opportuno premettere che, mentre gli scarichi liquidi
vengono generalmente convogliati in un unico scarico
verso l'esterno, le emissioni gassose possono provenire
anche da numerosi camini posti sulle singole parti
di un impianto, cosicché in un sito produttivo
si può avere anche un numero rilevante di scarichi
verso l'atmosfera.
Il Dpr n. 203 del 1988 dà la seguente definizione
di impianto: "Lo stabilimento o altro impianto
fisso che serva per usi industriali o di pubblica
utilità e possa provocare inquinamento atmosferico,
ad esclusione di quelli destinati alla difesa nazionale".
Questa definizione è stata ulteriormente integrata
dal Dpcm 21 luglio 1989, secondo il quale: "Uno
stabilimento può essere costituito da più
impianti. Il singolo impianto all'interno di uno stabilimento
è l'insieme delle linee produttive finalizzate
ad una specifica produzione. Le linee produttive possono
comprendere a loro volta più punti di emissione
derivanti da una o più apparecchiatura e/o
da operazioni funzionari al ciclo produttivo".
Stabilimento, impianto, punti di emissione
L'espressione "punti di emissione" riguarda
le emissioni convogliate o convogliabili. Per le emissioni
non convogliabili vale quanto previsto all'art. 3.7
del Dm n. 51 del 1990.
La necessità di considerare lo stabilimento
come una entità sommatoria di più sorgenti
di emissioni è infine sottolineata dall'art.
3 del Dm n. 51 del 1990, secondo cui: "l'autorità
competente può, in sede di autorizzazione,
consentire che le imprese provvedano alla limitazione
delle emissioni attraverso misure
compensative tra emissioni di inquinanti uguali o
similari appartenenti alla stessa classe, derivanti
da impianti o linee produttive facenti parte dello
stesso stabilimento.
Il flusso di massa totale deve comunque essere non
superiore a quello che si avrebbe non utilizzando
le misure compensative".
Da queste definizioni emerge che l'unità di
riferimento ai fini delle autorizzazioni è
lo stabilimento che è costituito da uno o più
impianti, i quali, a loro volta, possono avere uno
o più punti di emissione soggetti ai limiti
previsti dalle normativa, a meno che non si applichi
a livello di impianto o di stabilimento il principio
della compensazione. In sede di nazionalizzazione
degli interventi volti a ridurre o a eliminare le
emissioni, è infatti possibile riorganizzare
i processi produttivi in modo tale da modificare le
caratteristiche dei singoli punti di scarico mantenendo
invariate le quantità scaricate.
Quando la modifica dà vita a un nuovo impianto
E' frequente il caso che su un impianto esistente
vengano effettuate modifiche dovute, ad esempio, a
interventi di manutenzione straordinaria o legate
a esigenze produttive. E' pertanto opportuno individuare
quali modifiche possono essere apportate all'impianto
esistente senza che questo debba essere considerato
come un nuovo impianto, per il quale sarebbe necessaria
una preventiva autorizzazione.
Il Dpr n. 203 del 1988 dà la seguente definizione
di impianto esistente: "un impianto che sia in
funzione, costruito ovvero autorizzato" prima
della data di entrata in vigore del decreto stesso.
L'art. 15 dello stesso decreto indica quando, a seguito
di modifiche, un impianto esistente cessa di essere
tale e deve essere considerato un nuovo impianto:
"sarà sottoposta a preventiva autorizzazione:
a) la modifica sostanziale dell'impianto che comporti
variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni
inquinanti; b) il trasferimento dell'impianto in altra
località". Sul significato di variazioni
qualitative e/o quantitative delle emissioni, il Dpcm
21 luglio 1989 chiarisce che "devono ritenersi
sottoposte a preventiva autorizzazione la realizzazione
di strutture, le modifiche strutturali del ciclo produttivo
inerenti il singolo impianto che comportino variazioni
qualitative delle emissioni inquinanti ovvero aumento
significativo delle emissioni già prodotte".
Dall'insieme della normativa risulta che ancora una
volta l'unità di riferimento è lo stabilimento
o l'impianto e non le singole macchine o parti dell'impianto
stesso, che - pur avendo propri punti di scarico -
possono essere variate purché le variazioni
nel complesso non comportino aumenti significativi
delle emissioni.
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