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ARIA - Impianti esistenti e impianti nuovi
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IMPIANTI ESISTENTI E IMPIANTI NUOVI

Per poter adempiere a quanto previsto dalla normativa è opportuno chiarire che cosa si intende per impianto, per impianto esistente e per, impianto nuovo.
E' opportuno premettere che, mentre gli scarichi liquidi vengono generalmente convogliati in un unico scarico verso l'esterno, le emissioni gassose possono provenire anche da numerosi camini posti sulle singole parti di un impianto, cosicché in un sito produttivo si può avere anche un numero rilevante di scarichi verso l'atmosfera.
Il Dpr n. 203 del 1988 dà la seguente definizione di impianto: "Lo stabilimento o altro impianto fisso che serva per usi industriali o di pubblica utilità e possa provocare inquinamento atmosferico, ad esclusione di quelli destinati alla difesa nazionale".
Questa definizione è stata ulteriormente integrata dal Dpcm 21 luglio 1989, secondo il quale: "Uno stabilimento può essere costituito da più impianti. Il singolo impianto all'interno di uno stabilimento è l'insieme delle linee produttive finalizzate ad una specifica produzione. Le linee produttive possono comprendere a loro volta più punti di emissione derivanti da una o più apparecchiatura e/o da operazioni funzionari al ciclo produttivo".

Stabilimento, impianto, punti di emissione
L'espressione "punti di emissione" riguarda le emissioni convogliate o convogliabili. Per le emissioni non convogliabili vale quanto previsto all'art. 3.7 del Dm n. 51 del 1990.
La necessità di considerare lo stabilimento come una entità sommatoria di più sorgenti di emissioni è infine sottolineata dall'art. 3 del Dm n. 51 del 1990, secondo cui: "l'autorità competente può, in sede di autorizzazione, consentire che le imprese provvedano alla limitazione delle emissioni attraverso misure
compensative tra emissioni di inquinanti uguali o similari appartenenti alla stessa classe, derivanti da impianti o linee produttive facenti parte dello stesso stabilimento.
Il flusso di massa totale deve comunque essere non superiore a quello che si avrebbe non utilizzando le misure compensative".
Da queste definizioni emerge che l'unità di riferimento ai fini delle autorizzazioni è lo stabilimento che è costituito da uno o più impianti, i quali, a loro volta, possono avere uno o più punti di emissione soggetti ai limiti previsti dalle normativa, a meno che non si applichi a livello di impianto o di stabilimento il principio della compensazione. In sede di nazionalizzazione degli interventi volti a ridurre o a eliminare le emissioni, è infatti possibile riorganizzare i processi produttivi in modo tale da modificare le caratteristiche dei singoli punti di scarico mantenendo invariate le quantità scaricate.

Quando la modifica dà vita a un nuovo impianto
E' frequente il caso che su un impianto esistente vengano effettuate modifiche dovute, ad esempio, a interventi di manutenzione straordinaria o legate a esigenze produttive. E' pertanto opportuno individuare quali modifiche possono essere apportate all'impianto esistente senza che questo debba essere considerato come un nuovo impianto, per il quale sarebbe necessaria una preventiva autorizzazione.
Il Dpr n. 203 del 1988 dà la seguente definizione di impianto esistente: "un impianto che sia in funzione, costruito ovvero autorizzato" prima della data di entrata in vigore del decreto stesso. L'art. 15 dello stesso decreto indica quando, a seguito di modifiche, un impianto esistente cessa di essere tale e deve essere considerato un nuovo impianto: "sarà sottoposta a preventiva autorizzazione: a) la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti; b) il trasferimento dell'impianto in altra località". Sul significato di variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni, il Dpcm 21 luglio 1989 chiarisce che "devono ritenersi sottoposte a preventiva autorizzazione la realizzazione di strutture, le modifiche strutturali del ciclo produttivo inerenti il singolo impianto che comportino variazioni qualitative delle emissioni inquinanti ovvero aumento significativo delle emissioni già prodotte".
Dall'insieme della normativa risulta che ancora una volta l'unità di riferimento è lo stabilimento o l'impianto e non le singole macchine o parti dell'impianto stesso, che - pur avendo propri punti di scarico - possono essere variate purché le variazioni nel complesso non comportino aumenti significativi delle emissioni.

.: Progetto di sistema FSE ob.3 Mis. C1 2001 ID 19563 :.
Progetto cofinanaziato dal Fondo Sociale Europeo, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Lombardia