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Per
autorità competente si intende quella delegata
ad adottare i provvedimenti resi necessari dal raggiungimento
di differenti livelli di rischio atmosferico. Recentemente,
numerosi interventi normativi si sono però
accavallati nello stabilire quale autorità
fosse effettivamente da considerare competente.
Così il Dm 20 maggio 1991 aveva individuato
nella Provincia l'organo competente per la gestione
delle reti di rilevamento della qualità dell'aria,
attribuendo inoltre a questo ente i compiti di elaborare
piani di intervento in caso di situazione di allerta
e di individuare l'autorità preposta alla gestione
di questa situazione.
Successivamente, le ordinanze ministeriali 20 novembre
1991 (in vigore fino al 30 giugno 1992) avevano indicato
nel sindaco l'organo competente ad adottare i provvedimenti
indicati come necessari al verificarsi di particolari
livelli di inquinamento.
Il Dpr 10 gennaio 1992 ha poi abrogato le competenze
della Provincia introdotte dal Dm 20 maggio 1991 e
ha attribuito alla Regione il compito di determinare
le zone a rischio di inquinamento e di definire per
queste zone le autorità competenti alla gestione
di situazioni di crisi atmosferica.
Ha inoltre attribuito ai Comuni la competenza nel
determinare restrizioni alla circolazione sulla base
di accertamenti che rivelino condizioni generali di
provata gravità.
Il Dm 12 novembre 1992, nel definire il quadro di
riferimento unitario per l'applicazione delle misure
necessarie in caso di rischio atmosferico, ha infine
stabilito che l'autorità competente viene individuata
dalla Regione nel presidente della giunta regionale
o nel sindaco, restando salva la facoltà, qualora
siano individuate come particolarmente esposte a rischio
di inquinamento vaste aree intercomunali o l'intero
territorio provinciale, di individuare l'autorità
competente nella giunta provinciale, che ha facoltà
di delegare il presidente o un assessore (art 3).
Sempre secondo il Dm 12 novembre 1992, spettava all'autorità
competente costituire o individuare, nell'ambito delle
strutture tecnico amministrative esistenti, l'organo
tecnico di cui avvalersi nel corso di periodi di inquinamento
atmosferico (art. 5, Dm 12 novembre 1992); di questo
organo hanno fatto parte, fino a fine marzo 1994,
rappresentanti del Presidio multizonale di prevenzione,
del centro operativo provinciale, se istituito, degli
uffici regionali, provinciali e comunali competenti
oltre che, quando si rendesse necessario, esperti
in problemi di inquinamento atmosferico e meteorologia
e in materie rilevanti per la prevenzione dell'inquinamento
atmosferico quali traffico, trasporti, urbanistica
e processi industriali.
Definizione dei piani di intervento
Di concerto con l'organo tecnico l'autorità
competente ha stabilito possibili piani di intervento
secondo un duplice ordine di finalità:
a) individuare i provvedimenti che possono operare
in via preventiva in riferimento a quelle zone che,
per la posizione geografica, la loro rilevanza economica,
la densità industriale sono maggiormente esposte
a fenomeni acuti o, comunque, persistenti di inquinamento
atmosferico;
b) determinare i provvedimenti necessari in caso di
crisi acuta del fenomeno al fine di poter ridurre
le emissioni e ottenere il rientro dei valori di concentrazione
degli inquinanti nell'aria nella norma.
Tra le misure previste dalla legge, i piani individuano,
in relazione alle caratteristiche delle zone interessate
e alla specificità delle sorgenti di emissione,
e in coerenza con i piani regionali di risanamento,
quelle da adottare in seguito al raggiungimento dei
livelli di attenzione e di allarme.
E' stato lo stesso ministro dell'Ambiente, di concerto
con il ministro della Sanità, con il decreto
20 maggio 1991 a fornire i criteri per l'elaborazione
dei piani regionali per il risanamento e la tutela
della qualità dell'aria, prevedendo fra l'altro
la possibilità di attingere a finanziamenti
previsti dal piano triennale per l'ambiente a carattere
nazionale, la possibilità di far ricorso a
nuove tecnologie di combustione e o di produzione
meno inquinanti rispetto a quelle impiegate e l'uso
di combustibili o di materie prime meno inquinanti
rispetto a quelle impiegate.
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