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PER L'AMBIENTE


ARIA - Autorità competente e organo tecnico
Home > L'ambiente > Aria > Autorità competente e organo tecnico

AUTORITA' COMPETENTE E ORGANO TECNICO

Per autorità competente si intende quella delegata ad adottare i provvedimenti resi necessari dal raggiungimento di differenti livelli di rischio atmosferico. Recentemente, numerosi interventi normativi si sono però accavallati nello stabilire quale autorità fosse effettivamente da considerare competente.
Così il Dm 20 maggio 1991 aveva individuato nella Provincia l'organo competente per la gestione delle reti di rilevamento della qualità dell'aria, attribuendo inoltre a questo ente i compiti di elaborare piani di intervento in caso di situazione di allerta e di individuare l'autorità preposta alla gestione di questa situazione.
Successivamente, le ordinanze ministeriali 20 novembre 1991 (in vigore fino al 30 giugno 1992) avevano indicato nel sindaco l'organo competente ad adottare i provvedimenti indicati come necessari al verificarsi di particolari livelli di inquinamento.
Il Dpr 10 gennaio 1992 ha poi abrogato le competenze della Provincia introdotte dal Dm 20 maggio 1991 e ha attribuito alla Regione il compito di determinare le zone a rischio di inquinamento e di definire per queste zone le autorità competenti alla gestione di situazioni di crisi atmosferica.
Ha inoltre attribuito ai Comuni la competenza nel determinare restrizioni alla circolazione sulla base di accertamenti che rivelino condizioni generali di provata gravità.
Il Dm 12 novembre 1992, nel definire il quadro di riferimento unitario per l'applicazione delle misure necessarie in caso di rischio atmosferico, ha infine stabilito che l'autorità competente viene individuata dalla Regione nel presidente della giunta regionale o nel sindaco, restando salva la facoltà, qualora siano individuate come particolarmente esposte a rischio di inquinamento vaste aree intercomunali o l'intero territorio provinciale, di individuare l'autorità competente nella giunta provinciale, che ha facoltà di delegare il presidente o un assessore (art 3).
Sempre secondo il Dm 12 novembre 1992, spettava all'autorità competente costituire o individuare, nell'ambito delle strutture tecnico amministrative esistenti, l'organo tecnico di cui avvalersi nel corso di periodi di inquinamento atmosferico (art. 5, Dm 12 novembre 1992); di questo organo hanno fatto parte, fino a fine marzo 1994, rappresentanti del Presidio multizonale di prevenzione, del centro operativo provinciale, se istituito, degli uffici regionali, provinciali e comunali competenti oltre che, quando si rendesse necessario, esperti in problemi di inquinamento atmosferico e meteorologia e in materie rilevanti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico quali traffico, trasporti, urbanistica e processi industriali.

Definizione dei piani di intervento
Di concerto con l'organo tecnico l'autorità competente ha stabilito possibili piani di intervento secondo un duplice ordine di finalità:
a) individuare i provvedimenti che possono operare in via preventiva in riferimento a quelle zone che, per la posizione geografica, la loro rilevanza economica, la densità industriale sono maggiormente esposte a fenomeni acuti o, comunque, persistenti di inquinamento atmosferico;
b) determinare i provvedimenti necessari in caso di crisi acuta del fenomeno al fine di poter ridurre le emissioni e ottenere il rientro dei valori di concentrazione degli inquinanti nell'aria nella norma.
Tra le misure previste dalla legge, i piani individuano, in relazione alle caratteristiche delle zone interessate e alla specificità delle sorgenti di emissione, e in coerenza con i piani regionali di risanamento, quelle da adottare in seguito al raggiungimento dei livelli di attenzione e di allarme.
E' stato lo stesso ministro dell'Ambiente, di concerto con il ministro della Sanità, con il decreto 20 maggio 1991 a fornire i criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, prevedendo fra l'altro la possibilità di attingere a finanziamenti previsti dal piano triennale per l'ambiente a carattere nazionale, la possibilità di far ricorso a nuove tecnologie di combustione e o di produzione meno inquinanti rispetto a quelle impiegate e l'uso di combustibili o di materie prime meno inquinanti rispetto a quelle impiegate.

.: Progetto di sistema FSE ob.3 Mis. C1 2001 ID 19563 :.
Progetto cofinanaziato dal Fondo Sociale Europeo, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Lombardia