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Va
aperto a questo punto uno dei capitoli più
spinosi dei controlli sull'inquinamento atmosferico:
quello della qualità dell'aria nelle città.
Un capitolo che coinvolge più che mai la nostra
esperienza di vita quotidiana e che, proprio per la
sua grande importanza pratica, ha stimolato una specifica
produzione normativa e regolamentare rivolta a prevenire
e limitare le emissioni inquinanti prodotte non solo
dalla circolazione dei veicoli, ma anche dagli impianti
termici e dagli impianti industriali situati nelle
vicinanze dei centri urbani.
Per determinare il livello di inquinamento atmosferico
nelle aree urbane, sono stati prescelti alcuni composti
chimici (cosiddetti agenti inquinanti), adottati come
punti di riferimento nel controllo della qualità
dell'aria per la loro pericolosità per l'uomo
(v. in proposito l'art. 6, Dm 12 novembre 1992; Part.
9, Dm 20 maggio 1991; inoltre il Dpcm 28 marzo 1983
che ha fissato i limiti massimi di accettabilità
delle concentrazioni e di esposizione relativamente
a sei parametri di riferimento quali biossido di azoto,
ozono, monossido di carbonio, piombo, fluoro e particelle
sospese; Dpr 24 maggio 1988, n. 203 che introduce
strumenti di valutazione delle caratteristiche qualitative
dell'aria).
Con l'istituzione del ministero dell'Ambiente nel
1986, la tutela della qualità dell'aria è
stata oggetto di vasta produzione normativa, gran
parte della quale applicabile appunto al problema
specifico dell'inquinamento atmosferico nelle aree
urbane.
Fino al marzo 1994 il punto di riferimento normativa
per quanto riguarda il controllo dell'inquinamento
nei centri urbani è stato il Dm 12 novembre
1992. Con questo decreto, il ministro dell'Ambiente
(di concerto con i ministri delle Aree urbane, della
Difesa, dei Lavori pubblici, dei Trasporti, dell'Industria
e della Sanità) aveva definito i criteri generali
per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nelle
grandi zone urbane e aveva fissato disposizioni per
il miglioramento della qualità dell'aria. Erano
state così ribadite le finalità principali
della prevenzione nei centri urbani, e cioè
la tutela sanitaria della popolazione e il miglioramento
della qualità dell'aria. Ed era stato inoltre
contestualmente sottolineato il bisogno di offrire
alle autorità competenti strategie di intervento
a fronte di episodi di inquinamento atmosferico di
particolare gravità. Peraltro la Corte costituzionale,
con sentenza n. 113 in data 31 marzo 1994, ha annullato
il Dm 12 novembre 1992 affermando che non spetta allo
Stato bensì al Consiglio dei ministri l'adozione
dei criteri generali per la prevenzione dell'inquinamento
atmosferico nelle grandi aree urbane e delle disposizioni
per il miglioramento della qualità dell'aria.
In ogni caso il Dm 12 novembre 1992 ha rappresentato
un elemento di novità rispetto ai numerosi
interventi legislativi o amministrativi precedenti
sotto vari profili e il suo annullamento è
riferibile esclusivamente a motivi procedurali e non
sostanziali.
In Primo luogo il Dm ha posto in evidenza per la prima
volta la necessità di definire un quadro di
riferimento unitario per l'adozione da parte delle
autorità competenti delle misure finalizzate
a prevenire episodi acuti di inquinamento e a contenere
le concentrazioni di inquinanti e i periodi di esposizione
entro i limiti massimi di accettabilità, attraverso
l'individuazione di livelli di attenzione e di allarme,
e di tipologie graduali di intervento.
In secondo luogo ha esteso l'applicazione del decreto
a tutte le zone del territorio nazionale a rischio
ambientale.
In terzo luogo, l'emanazione del decreto è
stata preceduta da un accordo fra tutti i ministeri
interessati.
Un'altra
novità contenuta nel decreto riguardava le
modalità di applicazione delle misure a tutela
della qualità dell'aria nel caso di inquinamento
atmosferico. A questo proposito le ordinanze del ministero
dell'Ambiente del 20 novembre 1991 avevano previsto,
relativamente ai Comuni destinatari, l'obbligo per
i sindaci di adottare provvedimenti di prevenzione
e tutela dell'ambiente restrittivi della circolazione
dei veicoli nelle aree urbane nel momento in cui venivano
raggiunti livelli di attenzione e di allarme per la
presenza di sostanze inquinanti nell'aria, secondo
un criterio di automaticità. Successivamente,
il Dpr 10 gennaio 1992 si era espresso in senso contrario
all'automatica applicazione di misure generalizzate
di restrizione della circolazione veicolare, delegando
l'applicazione di queste misure alla discrezionalità
dell'autorità locale, ritenuta in grado di
valutare l'opportunità dei vari interventi
in relazione alla particolare situazione di rischio
ambientale. Il Dm 12 novembre 1992 ha specificato
che ogni provvedimento deve essere applicato con gradualità
corrispondente al grado di inquinamento di cui l'arca
interessata viene investita, di modo che il ricorso
ai provvedimenti più rigorosi (ad esempio limitazioni
di ampia portata del traffico privato) sia strettamente
collegato alla gravità degli episodi di inquinamento
atmosferico.
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