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ARIA - L'aria nelle città
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L'ARIA NELLE CITTA'

Va aperto a questo punto uno dei capitoli più spinosi dei controlli sull'inquinamento atmosferico: quello della qualità dell'aria nelle città. Un capitolo che coinvolge più che mai la nostra esperienza di vita quotidiana e che, proprio per la sua grande importanza pratica, ha stimolato una specifica produzione normativa e regolamentare rivolta a prevenire e limitare le emissioni inquinanti prodotte non solo dalla circolazione dei veicoli, ma anche dagli impianti termici e dagli impianti industriali situati nelle vicinanze dei centri urbani.
Per determinare il livello di inquinamento atmosferico nelle aree urbane, sono stati prescelti alcuni composti chimici (cosiddetti agenti inquinanti), adottati come punti di riferimento nel controllo della qualità dell'aria per la loro pericolosità per l'uomo (v. in proposito l'art. 6, Dm 12 novembre 1992; Part. 9, Dm 20 maggio 1991; inoltre il Dpcm 28 marzo 1983 che ha fissato i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativamente a sei parametri di riferimento quali biossido di azoto, ozono, monossido di carbonio, piombo, fluoro e particelle sospese; Dpr 24 maggio 1988, n. 203 che introduce strumenti di valutazione delle caratteristiche qualitative dell'aria).
Con l'istituzione del ministero dell'Ambiente nel 1986, la tutela della qualità dell'aria è stata oggetto di vasta produzione normativa, gran parte della quale applicabile appunto al problema specifico dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane.
Fino al marzo 1994 il punto di riferimento normativa per quanto riguarda il controllo dell'inquinamento nei centri urbani è stato il Dm 12 novembre 1992. Con questo decreto, il ministro dell'Ambiente (di concerto con i ministri delle Aree urbane, della Difesa, dei Lavori pubblici, dei Trasporti, dell'Industria e della Sanità) aveva definito i criteri generali per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nelle grandi zone urbane e aveva fissato disposizioni per il miglioramento della qualità dell'aria. Erano state così ribadite le finalità principali della prevenzione nei centri urbani, e cioè la tutela sanitaria della popolazione e il miglioramento della qualità dell'aria. Ed era stato inoltre contestualmente sottolineato il bisogno di offrire alle autorità competenti strategie di intervento a fronte di episodi di inquinamento atmosferico di particolare gravità. Peraltro la Corte costituzionale, con sentenza n. 113 in data 31 marzo 1994, ha annullato il Dm 12 novembre 1992 affermando che non spetta allo Stato bensì al Consiglio dei ministri l'adozione dei criteri generali per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nelle grandi aree urbane e delle disposizioni per il miglioramento della qualità dell'aria.
In ogni caso il Dm 12 novembre 1992 ha rappresentato un elemento di novità rispetto ai numerosi interventi legislativi o amministrativi precedenti sotto vari profili e il suo annullamento è riferibile esclusivamente a motivi procedurali e non sostanziali.
In Primo luogo il Dm ha posto in evidenza per la prima volta la necessità di definire un quadro di riferimento unitario per l'adozione da parte delle autorità competenti delle misure finalizzate a prevenire episodi acuti di inquinamento e a contenere le concentrazioni di inquinanti e i periodi di esposizione entro i limiti massimi di accettabilità, attraverso l'individuazione di livelli di attenzione e di allarme, e di tipologie graduali di intervento.
In secondo luogo ha esteso l'applicazione del decreto a tutte le zone del territorio nazionale a rischio ambientale.
In terzo luogo, l'emanazione del decreto è stata preceduta da un accordo fra tutti i ministeri interessati.

Un'altra novità contenuta nel decreto riguardava le modalità di applicazione delle misure a tutela della qualità dell'aria nel caso di inquinamento atmosferico. A questo proposito le ordinanze del ministero dell'Ambiente del 20 novembre 1991 avevano previsto, relativamente ai Comuni destinatari, l'obbligo per i sindaci di adottare provvedimenti di prevenzione e tutela dell'ambiente restrittivi della circolazione dei veicoli nelle aree urbane nel momento in cui venivano raggiunti livelli di attenzione e di allarme per la presenza di sostanze inquinanti nell'aria, secondo un criterio di automaticità. Successivamente, il Dpr 10 gennaio 1992 si era espresso in senso contrario all'automatica applicazione di misure generalizzate di restrizione della circolazione veicolare, delegando l'applicazione di queste misure alla discrezionalità dell'autorità locale, ritenuta in grado di valutare l'opportunità dei vari interventi in relazione alla particolare situazione di rischio ambientale. Il Dm 12 novembre 1992 ha specificato che ogni provvedimento deve essere applicato con gradualità corrispondente al grado di inquinamento di cui l'arca interessata viene investita, di modo che il ricorso ai provvedimenti più rigorosi (ad esempio limitazioni di ampia portata del traffico privato) sia strettamente collegato alla gravità degli episodi di inquinamento atmosferico.

.: Progetto di sistema FSE ob.3 Mis. C1 2001 ID 19563 :.
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